(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale
          della Regione Liguria n. 19 del 12 novembre 1997)
 
  Il  Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                    Sostituzione dell'articolo 1
 
  1.  L'articolo  1  della  legge  regionale  25  luglio  1994  n. 40
(trasporto di persone mediante auto servizi pubblici non di linea  in
attuazione  della  legge  15  gennaio  1992  n. 21) e' sostituito dal
seguente:
 
                              "Art. 1.
          Finalita' della legge e definizione del servizio
 
  1. La presente legge disciplina  le  competenze  della  Regione  in
materia  di  trasporto  di  persone  mediante servizi pubblici non di
linea, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977 n. 616 e nell'ambito dei principi fissati dalla legge 15 gennaio
1992 n. 21  (legge  quadro  per  il  trasporto  di  persone  mediante
autoservizi pubblici non di linea).
  2.  Gli  autoservizi  pubblici non di linea provvedono al trasporto
collettivo o individuale  di  persone,  svolgendo  altresi'  funzione
complementare  e  integrativa  dei  trasporti  pubblici  di linea, in
applicazione dell'articolo 1 della legge 21/1992.
  3. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
   a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e
veicoli a trazione animale;
   b)  il  servizio  di  noleggio  con  conducente   e   autovettura,
motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale".